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Villaggio Dante, il Tar respinge il ricorso dell'Arezzo. L'impianto sportivo resta alla Tuscar

La società, insieme all'Arezzo Calcio Femminile, si era rivolta al Tribunale Amministrativo per ottenere l'annullamento dell'avviso pubblico relativo alla concessione in gestione dell'impianto ''Bruno Nespoli'' e all'affidamento in via provvisoria della struttura. La Prima Sezione ha rigettato l'istanza, condannando il club amaranto al pagamento di 1.500 euro



La prima sezione del Tribunale Amministrativo della Toscana ha respinto il ricorso presentato dall'Arezzo Calcio Femminile e dall'Us Arezzo, contro il Comune e l'Acd Tuscar.

La società amaranto chiedeva l'annullamento dell'avviso pubblico per la concessione in gestione dell'impianto sportivo comunale denominato "Campo da Calcio B. Nespoli" e per l'affidamento in via provvisoria della gestione dello stesso impianto.

Il Tar ha ritenuto il ricorso infondato e ha condannato Acf Arezzo e Us Arezzo al pagamento di 1.500 euro a titolo di spese di giudizio.

 

FATTO

Il Comune di Arezzo ha indetto la gara per l’affidamento in concessione dell’impianto sportivo “Campo da calcio Nespoli”, approvando l’avviso di selezione con determinazione n. 1572 del 10.6.2016.

La commissione di gara ha escluso la ricorrente per mancata presentazione dello Statuto (che avrebbe dovuto essere inserito nella busta A), per mancata presa visione dell’impianto e per omessa apposizione della firma in originale sui modelli allegato 1A e 2A.

Con provvedimento n. 1990 del 22.7.2016 è stata disposta l’assegnazione provvisoria a favore dell’A.T.I. costituenda tra ACD Tuscar e ASD Petrarca Calcio.

Avverso l’atto di esclusione e l’aggiudicazione provvisoria la ricorrente è insorta deducendo varie censure. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Arezzo e ACD Tuscar. Alla camera di consiglio dell’8 settembre 2016 la causa è stata posta in decisione.

 

DIRITTO

Il Collegio ritiene di prescindere dalle eccezioni di inammissibilità dell’impugnativa sollevate dalla controinteressata e dal Comune, stante l’infondatezza del ricorso.

Entrando nel merito della trattazione del gravame, valgono le seguenti considerazioni.

Una delle ragioni poste a giustificazione del contestato provvedimento di estromissione dalla gara è costituita dal fatto che il modello allegato 1A (istanza di partecipazione alla gara) e il modello allegato 2A (dichiarazione di assenza di cause ostative e carichi pendenti) recano la firma del legale rappresentante non in forma autografa (cioè non in originale) ma stampata. A tal riguardo la ricorrente lamenta che l’avviso di gara non contemplava la predetta irregolarità come causa di esclusione, deduce che la nuova normativa in tema di contratti pubblici non consente l’esclusione dalla gara nemmeno in caso di omessa sottoscrizione ed obietta che comunque l’istanza era sottoscritta e accompagnata da documento di identità del sottoscrittore.

La censura è infondata.

 

Premesso che l’avviso di gara prescriveva, a pena di esclusione, la presentazione della domanda di partecipazione e della dichiarazione sulle cause ostative e i carichi pendenti, firmate rispettivamente dal legale rappresentante e da ciascuno dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, il Collegio osserva quanto appresso.

La mancata sottoscrizione di un atto, che costituisce la domanda di partecipazione alla gara, da parte di un concorrente non può essere considerata, in via di principio, un'irregolarità solo formale sanabile nel corso del procedimento, atteso che essa fa venire meno la certezza della provenienza e della piena assunzione di responsabilità in ordine ai contenuti della dichiarazione nel suo complesso; né possono essere assimilate alla sottoscrizione i timbri o la firma prestampata o fotocopiata, giacché la sottoscrizione autografa è lo strumento mediante il quale l'autore fa propria la dichiarazione anteposta, consentendo così non solo di risalire alla paternità dell'atto, ma anche di rendere l'atto vincolante verso i terzi destinatari della manifestazione di volontà; ne consegue che l'apposizione della firma deve avvenire esclusivamente in originale in calce ovvero in chiusura del documento, come volontà di adesione a quanto precede. Deve trattarsi di firma autografa, e non fotocopiata o prestampata, in quanto solo la diretta apposizione da parte del dichiarante può valere a ricondurre il contenuto del documento a lui. Non rileva l’allegazione del documento di identità, che funge da strumento sostitutivo dell’autenticazione di una sottoscrizione effettiva, e non impressa a stampa o fotocopiata.

Tali conclusioni valgono anche alla luce dell’art. 83, comma 9 ultimo periodo, del d.lgs. n. 50/2016, trattandosi di irregolarità che non consente l’individuazione del soggetto responsabile, in quanto non è riconoscibile l’effettivo autore dell’apposizione di una firma a stampa in calce al documento. Nel caso di specie peraltro il documento irregolarmente sottoscritto è strettamente collegato all’offerta, avendo come contenuto la domanda di partecipazione alla procedura selettiva, ed attiene quindi alla paternità dell’offerta stessa, rispetto alla quale l’esclusione dalla possibilità di soccorso istruttorio è statuita dall’art. 83, comma 9 secondo periodo, del d.lgs. n. 50/2016.

In relazione alle censure riferite alle altre cause di estromissione dalla gara, il Collegio osserva che, a fronte di un provvedimento di esclusione che si fondi su una pluralità di ragioni ostative, l'impugnativa svolta in sede giurisdizionale non può trovare accoglimento se anche uno solo dei motivi di doglianza resista alle censure mosse; in sostanza il provvedimento plurimotivato non è suscettibile di annullamento qualora anche uno solo dei motivi posti a fondamento dello stesso fornisca autonomamente la legittima e congrua giustificazione della determinazione adottata.
Pertanto, essendo sufficiente a sorreggere la legittimità dell’impugnata esclusione la mancata sottoscrizione degli allegati 1A e 2A, si prescinde dall’esame delle censure riguardanti gli altri motivi del suddetto provvedimento estromissivo, costituiti dalla mancata allegazione dello Statuto e dall’omessa effettuazione del sopralluogo.

 

La ricorrente contesta altresì la clausola dell’avviso di gara che prevede l’apertura del plico contenente l’offerta tecnica in seduta riservata, con conseguente illegittimità degli atti della procedura selettiva.

La doglianza è inammissibile.

Il soggetto che è stato escluso legittimamente dalla gara risulta privo di legittimazione e/o carente di interesse con riferimento alla deduzione dei vizi relativi alle ulteriori fasi della procedura concorsuale. L'accoglimento del ricorso con riferimento al provvedimento di aggiudicazione non comporterebbe, infatti, l'aggiudicazione dell'appalto in suo favore, ma la ripetizione della gara, e l'interesse strumentale alla rinnovazione della gara può essere perseguito soltanto dall'impresa che non è stata esclusa (ex multis: Cons. Stato, VI, 4.7.2014, n. 3393; TAR Sicilia, Palermo, II, 28.1.2016, n. 294; TAR Umbria, I, 26.2.2016, n. 205).

In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato nel dispositivo.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Condanna la ricorrente a corrispondere al Comune di Arezzo e alla parte controinteressata la somma di euro 1.500 (millecinquecento) oltre accessori di legge ciascuno, a titolo di spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

scritto da: La Redazione, 21/09/2016





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