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SERIE D GIRONE E - 1a giornata

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Gavorrano4 set15Tau Altopascio
Ghiviborgo4 set15Ponsacco
Orvietana4 set15Arezzo
Poggibonsi4 set15Grosseto
Sangiovannese4 set15Ostiamare
Seravezza4 set15Città di Castello
Trestina4 set15Pianese
Terranuova4 set15Montespaccato
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NEWS

Debiti, emolumenti, compensi: oggi scadono i termini. Ferretti prova a scongiurare il -1

Data spartiacque per le società di serie C. E' l'ultimo giorno utile per una lunga serie di adempimenti economici, tra cui il pagamento degli stipendi ai calciatori. Il presidente ha annunciato venerdì in conferenza stampa che i bonifici arriveranno in ritardo, ma è previsto un tentativo in extremis per evitare il deferimento e la conseguente penalizzazione in classifica



il presidente Ferretti e gli stipendi da saldare ai tesseratiOggi, 26 giugno, è la prima data spartiacque per le società di serie C. Scadono infatti i termini per la presentazione di una serie di documenti che attestino l'avvenuto pagamento di debiti, emolumenti e compensi. Non rispettare la scadenza comporta il deferimento e la penalizzazione in classifica.

Mauro Ferretti ha annunciato venerdì in conferenza stampa che i bonifici per gli stipendi ai tesserati arriveranno in ritardo e che l'Arezzo, quindi, l'anno prossimo partirà con il -1 in campionato. Nella giornata odierna, però, il presidente proverà comunque a rispettare i termini (l'esborso previsto è di circa 350mila euro).

 

Riportiamo pertanto le molte incombenze previste con scadenza 26 giugno 2017:

1) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, attestante l’avvenuto pagamento dei debiti, scaduti alla data del 31 marzo 2017, nei confronti di società affiliate a Federazioni estere, relativi a corrispettivi, anche variabili, dovuti per le acquisizioni internazionali dei calciatori a titolo definitivo e temporaneo, intervenute fino alla data del 31 dicembre 2016, corredata da:

a) copia dei contratti relativi ad acquisizioni internazionali dei calciatori, di cui alla precedente lettera A) punti 1) e 2), ove non siano stati depositati in precedenza;

b) copia degli accordi di dilazione di pagamento di cui alla precedente lettera A) punti 1) e 2), ove non siano stati depositati in precedenza;

c) copia della documentazione riguardante la lite non temeraria instaurata innanzi al competente organo, di cui alla precedente lettera A) punti 1) e 2), ove non sia stata depositata in precedenza;

d) copia della documentazione bancaria attestante l’avvenuto pagamento dei debiti scaduti alla data del 31 marzo 2017, ove non sia stata depositata in precedenza.

Non concorrono alla formazione di detti debiti le “indennità di formazione” e i “contributi di solidarietà” di cui agli artt. 20 e 21 del Regolamento FIFA sullo Status e i Trasferimenti dei calciatori.

 

L’inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dal precedente punto 1), lettere a), b), c), e d) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con la penalizzazione di un punto in classifica, per ciascun inadempimento, da scontarsi nel campionato 2017/2018.

 

2) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, attestante l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti, fino al mese di maggio 2017 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega o l’esistenza di contenziosi allegando la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria.

 

3) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, attestante l’avvenuto pagamento dei compensi, ivi compresi gli incentivi all’esodo, dovuti ai tesserati, fino al mese di maggio 2017 incluso, in forza di accordi, depositati presso la Lega competente, direttamente e/o indirettamente collegati al contratto economico, fatta salva l’esistenza di contenziosi per i quali andrà allegata la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria;

 

4) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, corredata dagli accordi contrattuali delle figure sottoindicate, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, attestante l’avvenuto pagamento degli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad IVA, dovuti dall’1 luglio 2016 al 31 maggio 2017 al Medico Responsabile Sanitario, Operatori Sanitari prima squadra, Preparatori Atletici prima squadra, Delegato e Vice Delegato alla sicurezza, Delegato ai rapporti con la tifoseria, Dirigente Responsabile della Gestione, Segretario Generale/Sportivo, Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo, Responsabile Ufficio Stampa, Responsabile Marketing/Commerciale, Responsabile del Settore Giovanile, Team Manager, Direttore Sportivo o l’esistenza di contenziosi allegando la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria. Nel caso in cui dette figure siano state acquisite in outsourcing, il deposito riguarderà i contratti conclusi con le relative aziende di outsourcing e la documentazione attestante il pagamento del servizio per il periodo 1° luglio 2016-31 maggio 2017 o, sussistendo contenziosi, la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria. I depositi qui previsti dovranno essere effettuati per le sole figure non ricomprese in quelle del precedente punto 2).

 

L’inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai precedenti punti 2), 3) e 4) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nel campionato 2017/2018.

 

scritto da: La Redazione, 26/06/2017





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