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SERIE D GIRONE E - 1a giornata

RISULTATI CLASSIFICA PROSSIMO TURNO
Flaminia4 set15Livorno
Gavorrano4 set15Tau Altopascio
Ghiviborgo4 set15Ponsacco
Orvietana4 set15Arezzo
Poggibonsi4 set15Grosseto
Sangiovannese4 set15Ostiamare
Seravezza4 set15Città di Castello
Trestina4 set15Pianese
Terranuova4 set15Montespaccato
MONDO AMARANTO
Nanci sulla neve con la papala amaranto
NEWS

Arriva la prima penalizzazione. Due punti in meno all'Arezzo, inibizione di sei mesi a Ferretti

Il Tribunale federale nazionale ha inflitto alla società amaranto la decurtazione in classifica a causa del ritardo nel pagamento degli stipendi di giugno, con sanzione disciplinare anche nei confronti del presidente. Penalizzazioni pure per Akragas, Santarcangelo, Matera e Andria



Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – presieduto da Cesare Mastrocola ha sanzionato cinque società di Lega Pro per violazioni CO.VI.SO.C.: penalizzazione di 3 punti in classifica per l’Akragas Città dei Templi, penalizzazione di 2 punti per l’Arezzo e penalizzazione di 1 punto per Santarcangelo, Matera e Fidelis Andria. Inibizioni anche per i rispettivi dirigenti.

Sempre in merito a violazioni CO.VI.SO.C., il Tribunale Federale Nazionale ha accolto il deferimento del Procuratore Federale, infliggendo l’inibizione di 10 mesi ad Antonio Caliendo, all’epoca dei fatti Amministratore unico e legale rappresentante del Modena, e disponendo la penalizzazione di 5 punti in classifica da scontarsi qualora la società emiliana si iscriva ad un qualsiasi campionato organizzato dalla FIGC.

La decurtazione in classifica per l'Arezzo arriva a causa del ritardo nei pagamenti degli stipendi a giugno. Un'ulteriore penalizzazione (probabilmente un altro -2) arriverà per il mancato pagamento dei contributi previdenziali nel mese di ottobre.

 

Il dispositivo della sentenza riguardante l'Us Arezzo

Il deferimento

Con provvedimento 2582/70pf17-18/GP/GC/blp in data 4 ottobre 2017, il procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

- Il Sig. Ferretti Mauro, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della
Società Unione Sportiva Arezzo Srl:

a) per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3,
del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 2) del C.U. 113/A del 3
febbraio 2017 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato
professionistico di Lega Pro 2017/2018, per aver violato i doveri di lealtà probità e
correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 26 giugno 2017, al pagamento
degli emolumenti dovuti fino al mese di maggio 2017 compreso, ai tesserati, ai lavoratori
dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo, e comunque per non aver
documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli
emolumenti sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti
acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

b) violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione
al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 4) del C.U. 113/A del 3 febbraio 2017 ai fini del
rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega
Pro 2017/2018, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver
provveduto, entro il termine del 30 giugno 2017, al pagamento dei contributi Inps
riguardanti gli emolumenti dovuti fino al mese di maggio 2017 compreso, ai tesserati,
lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, e comunque per non aver
documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento dei contributi
Inps sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti
come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

c) violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione
al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 6) del C.U. 113/A del 3 febbraio 2017 ai fini del
rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega
Pro 2017/2018, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver
provveduto, entro il termine del 30 giugno 2017, al pagamento dei contributi Inps
riguardanti gli emolumenti dovuti fino al mese di maggio 2017 compreso alle altre figure
previste dal sistema delle Licenze Nazionali, e comunque per non aver documentato alla
Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento dei contributi Inps sopra
indicati . In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come
trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

- la Società Unione Sportiva Arezzo Srl:

a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS,
per il comportamento posto in essere dal Sig. Ferretti Mauro, Amministratore Unico e
legale rappresentante pro-tempore della Società Unione Sportiva Arezzo Srl, come sopra
descritto;

b) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS
in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 2) del C.U. 113/A del 3 febbraio 2017
ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico
di Lega Pro 2017/2018, per non aver corrisposto, entro il termine del 26 giugno 2017, gli
emolumenti dovuti fino al mese di maggio 2017 compreso, ai tesserati, ai lavoratori
dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo, e comunque per non aver
documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli
emolumenti sopra indicati;

c) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS
in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 4) del C.U. 113/A del 3 febbraio 2017
ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico
di Lega Pro 2017/2018, per non aver provveduto, entro il termine del 30 giugno 2017, al
pagamento dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti fino al mese di maggio
2017 compreso ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo,
e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine,
l’avvenuto pagamento dei contributi Inps sopra indicati;

d) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS
in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 6) del C.U. 113/A del 3 febbraio 2017
ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico
di Lega Pro 2017/2018, per non aver provveduto, entro il termine del 30 giugno 2017, al
pagamento dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti fino al mese di maggio
2017 compreso, alle altre figure previste dal sistema delle Licenze Nazionali, e comunque
per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento
dei contributi Inps sopra indicati.

 

Le memorie difensive

Il Sig. Mauro Ferretti, in proprio e quale legale rappresentante della Unione Sportiva
Arezzo Srl hanno fatto pervenire una memoria difensiva, con la quale evidenziano:

- in linea di fatto, che la Co.Vi.So.C., in data 11/7/2017, ha accertato il mancato rispetto
della Società deferita dei criteri legali ed economici per l’ottenimento della licenza
nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di competenza 2017/2018 in
quanto la stessa non avrebbe corrisposto gli emolumenti dovuti fino al mese di maggio
2017 “(sul punto, nulla quaestio)”; i contribuiti INPS riguardanti gli emolumenti dovuti ai
tesserati fino al mese di maggio 2017 nonché quelli relativi agli emolumenti dovuti alle
altre figure previste dal sistema delle licenze nazionali;

- che l’INPS in data 11/7/2017 ha accettato la richiesta di rateizzazione formulata dalla
deferita la quale, di conseguenza, versava la prima rata;

- nessun inadempimento deve ascriversi ai deferiti, in relazione ai contributi INPS, non
essendo loro imputabile la ritardata accettazione della rateizzazione da parte del
competente ufficio. Salvo il mancato pagamento delle retribuzioni dovute ai tesserati,
nessun rimprovero può essere mosso ai deferiti.

Concludono chiedendo per il loro proscioglimento dalle rispettive incolpazioni ed
irrogazione della sanzione minima edittale con riguardo al solo capo 1 A. dell’atto di
deferimento.

 

Il dibattimento

Alla udienza del 17 novembre 2017, la Procura Federale si è riportata all’atto di
deferimento ed ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per il Sig. Mauro
Ferretti la sanzione della inibizione di mesi 8 (otto) e per la Società Unione Sportiva
Arezzo Srl la sanzione della penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica da scontarsi nella
corrente stagione sportiva. Entrambe le sanzioni vengono determinate in considerazione
della continuazione tra le violazioni contestate.

È comparso l’Avv. Paolo Rodella, difensore del Sig. Mauro Ferretti e della Società Unione
Sportiva Arezzo Srl, il quale si è riportato alle argomentazioni enunciate nella memoria
difensiva chiedendo l’accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

 

Motivi della decisione

Il deferimento è parzialmente fondato.
La difesa dei deferiti conferma, nel proprio elaborato, che il sodalizio sportivo non ha
provveduto, entro il termine del 26 giugno 2017, al pagamento degli emolumenti dovuti
fino al mese di maggio 2017 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai
collaboratori addetti al settore sportivo, e che non ha documentato alla Co.Vi.So.C., entro
lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. Non vi è dubbio
quindi che in relazione a tale contestazione gli stessi debbano essere sanzionati.

La Società sportiva dichiara di non aver provveduto, entro il termine del 30.6.2017, al
pagamento dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti fino al mese di maggio
2017 compreso, ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo,
né, entro lo stesso termine, ha documentato alcunché alla Co.Vi.So.C..

Tuttavia, nello scritto difensivo i deferiti evidenziano, e depositano documentazione atta a
confermare quanto esposto (all.ti 2 - 2bis e 3 della memoria), che in data 27 giugno 2017 il
sodalizio sportivo, ha presentato presso i competenti uffici dell’INPS, richiesta di
rateizzazione dei contributi riferibili al periodo marzo, aprile e maggio 2017. È pertanto
documentale che la domanda di rateizzazione sia stata proposta prima del termine del 30
giugno 2017, termine di scadenza dell’adempimento contestato. Attesa l’accettazione della
rateizzazione ed il versamento della prima rata, si deve ritenere che i deferiti non possano
subire conseguenze sanzionatorie derivanti dal periodo utilizzato dall’ente impositore per
accettare la proposta rateizzazione. Sul punto pertanto Mauro Ferretti e la Società US
Arezzo Srl devono essere dichiarati esenti da responsabilità.

 

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare infligge Sig. Mauro Ferretti la
sanzione della inibizione di mesi 6 (sei) e alla Società Unione Sportiva Arezzo Srl la
sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica da scontarsi nella corrente
stagione sportiva.

 

scritto da: La Redazione, 27/11/2017





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