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Sconto in appello. La Corte federale riduce la penalizzazione, l'Arezzo guadagna un punto

Tagliata da due punti a un punto la decurtazione in classifica inflitta dalla giustizia sportiva alla società amaranto per il pagamento ritardato degli stipendi e dei contributi relativi alla scadenza di fine giugno. Confermata l'inibizione di sei mesi per l'ex presidente Ferretti



Ridotta da due punti a un punto la penalizzazione inflitta dalla giustizia sportiva all'Us Arezzo per il pagamento ritardato degli stipendi e dei contributi relativi alla scadenza di fine giugno. Confermata l'inibizione di sei mesi per l'ex presidente Mauro Ferretti

Oggi è arrivata la sentenza della Corte Federale d'appello. Il ricorso presentato dalla società, assistita in sede legale dall'avvocato Paolo Rodella, è stato quindi parzialmente accolto. Il che è da considerarsi un dato molto positivo, anche in previsione dei deferimenti futuri.

Il comunicato ufficiale. 

 

1. Ricorso del procuratore federale avverso l’incongruità della sanzione inflitta al sig. Ferretti Mauro e alla società Unione Sportiva Arezzo srl seguito proprio deferimento – nota n. 2582/70 pf 17/18 gp/gc/blp del 4.10.2017

2. Ricorso della società Us Arezzo srl avverso le sanzioni:

- penalizzazione di punti 2 in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva inflitta alla reclamante per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 c.g.s per i comportamenti posti in essere dal sig. Ferretti Mauro, amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della società, nonché a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3 c.g.s. in relazione al titolo i), paragrafo i), lettere e e d), punti 2, 4 e 6) del com. uff. n. 113/a del 3.2.2017;

- inibizione di mesi 6 inflitta al sig. Ferretti Mauro, all’epoca dei fatti amministratore unico e legale rappresentante p.t. della società arezzo, per violazione degli artt. 1bis, comma 1 e 10, comma 3 c.g.s. in relazione al titolo i), paragrafo i), lettere e d), punti 2 4 6) del com. uff. n. 113/a del 3.2.2017; seguito deferimento del procuratore federale - nota n. 2582/70 pf 17-18 gp/gc/blp del 4.10.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 28/TFN del 27.11.2017)

 

La C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 1 e 2:

- respinge il ricorso del Procuratore Federale;

- accoglie in parte il ricorso della società Arezzo di Arezzo (AR) e ridetermina la sanzione della penalizzazione in classifica a punti 1 per la società, conferma l’inibizione di mesi 6 inflitta al sig. Ferretti Mauro; dispone restituirsi la tassa reclamo.

 

scritto da: La Redazione, 19/01/2018





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