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SERIE D GIRONE E - 1a giornata

RISULTATI CLASSIFICA PROSSIMO TURNO
Flaminia4 set15Livorno
Gavorrano4 set15Tau Altopascio
Ghiviborgo4 set15Ponsacco
Orvietana4 set15Arezzo
Poggibonsi4 set15Grosseto
Sangiovannese4 set15Ostiamare
Seravezza4 set15Città di Castello
Trestina4 set15Pianese
Terranuova4 set15Montespaccato
MONDO AMARANTO
Alessio a Palma di Maiorca - Spagna
NEWS

Pro Piacenza, la farsa è finita. Il giudice la cancella dal campionato. Ecco la nuova classifica

Violati i princìpi di lealtà e probità sportiva, false autocertificazioni riguardanti i calciatori inseriti in lista: la gara farsesca di Cuneo (non omologata e trasformata in un 3-0 a tavolino per i piemontesi) costa al club emiliano una multa di 20mila euro e la radiazione, con conseguente annullamento di tutti i risultati ottenuti finora. Il massaggiatore sceso in campo ieri squalificato fino al 31 dicembre



l'ingresso in campo nella farsesca partita di Cuneo (foto La Stampa)Il giudice sportivo ha deciso: la Pro Piacenza va cancellata dal campionato. E' pesantissimo il dispositivo di Pasquale Marino, che oggi ha esaminato i referti della partita giocata ieri a Cuneo e chiusa con il punteggio di 20-0 per i padroni di casa. Gli emiliani hanno giocato con sette ragazzini più il massaggiatore, senza staff medico e senza allenatore. 

Dal verdetto del giudice emergono una serie di comportamenti biasimevoli: oltre alla violazione dei princìpi di lealtà e probità sportiva, il giudice ha punito la violazione delle norme federali in materia di tesseramenti e il comportamento del dirigente accompagnatore della squadra, che falsamente ha attestato, con conseguente responsabilità propria e della società, che tutti i calciatori iscritti in lista erano regolarmente tesserati per la società e falsamente autocertificato che il calciatore Alessio Picciarelli era regolarmente tesserato con la nostra società. Quest'ultimo invece era un massaggiatore.

Il risultato di ieri non è stato omologato, ma il Cuneo ha avuto la vittoria a tavolino per 3-0. Il giudice ha disposto la multa di 20mila euro per la Pro Piacenza e la sua esclusione dal campionato, oltre alla cancellazione di tutti i risultati ottenuti finora e alla riscrittura della classifica.

Il giocatore che ha firmato la distinta, Salvatore Adelfio, è stato squalificato fino al 31 dicembre 2021; il massaggiatore Alessio Picciarelli fino al 31 dicembre.

 

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Notaio Pasquale Marino, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A.
Sig. Roberto Calabassi, nella seduta del 18 Febbraio 2019 ha adottato la deliberazione che di
seguito si riporta:

GARA DEL 17 FEBBRAIO 2019 CUNEO – PRO PIACENZA

Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali

OSSERVA

 

- che nella gara in oggetto, la società Pro Piacenza ha presentato all'arbitro una distinta di gara
comprendente soltanto n. 8 calciatori;

- che la predetta distinta, all'esito di accertamenti d'ufficio, risulta annoverare solo n. 4 calciatori
regolarmente tesserati (a nome Sarr Lamine Manuel, Isufi Calvin, Migliozzi Cristiano e Cirigliano
Nicola) in quanto la richiesta di tesseramento di n. 2 calciatori (a nome Valente Gaetano e Del
Giudice Gioele) risulta essere stata respinta dalla Lega di competenza per vizi afferenti le variazionidi tesseramento, la richiesta di tesseramento di n. 1 calciatore (a nome Di Bella  Mirko) risulta anch’essa viziata ed annullata in data odierna, mentre l'ottavo calciatore (a nome Picciarelli Alessio) è stato dapprima inserito in distinta con qualifica di massaggiatore e, successivamente, come atleta allo scopo di iniziare comunque la gara con il numero minimo di 7 calciatori, così come previsto dalla Regola n.3 del Giuoco del calcio, essendo il calciatore Isufi Calvin privo di documento di identità al momento della chiamata dell'arbitro;

- che l'arbitro, non avendo l'obbligo di verificare il regolare tesseramento dei calciatori in distinta, ma di accertarne unicamente l'identità, prendendo atto delle dichiarazioni della società in ordine alla posizione di tesseramento degli atleti stessi, a norma di regolamento ha fatto disputare la gara, con i prevedibili esiti;

- che al di là delle consapevoli, plurime e fraudolente violazioni regolamentari messe in atto dalla società Pro Piacenza (che verranno di seguito individuate e sanzionate), preme sottolineare
l'inaccettabile comportamento della medesima società la quale, mortificando l'essenza stessa della competizione sportiva, ha costretto sia i soggetti inseriti nella propria distinta che i calciatori della squadra avversaria a disputare una gara "farsesca" dal punto di vista tecnico (nonché pericolosa per l'incolumità fisica di soggetti non adeguatamente preparati dal punto di vista agonistico), abusando dei diritti formali certamente concessi dal regolamento, ma basati su principi di lealtà e correttezza che nella fattispecie sono stati sovvertiti, stravolti e letteralmente calpestati.

 

RILEVA

* come i comportamenti in esame risultino contrari alle prescrizioni:

- dell'art. 1 bis del CGS che richiede alle società ed ai loro rappresentanti, nello svolgimento di
qualsiasi attività rilevante per l'ordinamento federale, di "comportarsi secondo principi di lealtà,
correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva"

- dell'art. 10.6 del CGS in ordine alla violazione delle norme federali in materia di tesseramentiche dichiara sanzionabili gli atti compiuti, con finalità di elusione delle predette norme, dai rappresentanti delle società allo scopo di far partecipare ad una gara calciatori "che comunque non abbiano titolo per prendervi parte"

- dell’art. 61.5 NOIF, avendo il dirigente accompagnatore ufficiale della squadra falsamente
attestato, “con conseguente responsabilità propria e della società”, che tutti i calciatori iscritti in
lista erano regolarmente tesserati per la società e, in particolare, avendo falsamente
autocertificato, “ai sensi della Regola 3 punto 5 del Regolamento Aia che il calciatore Alessio
Picciarelli è regolarmente tesserato con la nostra società”

- degli artt. 28 e 33 delle NOIF, che identificano, quali calciatori aventi titolo a disputare le gare
ufficiali di campionati professionistici, unicamente soggetti tesserati come professionisti o giovani di serie;

* che la responsabilità della società Pro Piacenza risulta accertata dalle chiare risultanze degli atti ufficiali e dalla verifica documentale presso l'Ufficio Tesseramenti della Lega;

* che l'accertata responsabilità della società Pro Piacenza debba qualificarsi come "diretta" ai
sensi dell'art. 4.1 del CGS, in quanto l'attività fraudolenta dei propri dirigenti era
consapevolmente finalizzata ad impedire che la mancata presentazione alla gara in oggetto,
integrando il quarto caso di rinuncia alla disputa di una gara nel medesimo campionato, avrebbe
comportato l'esclusione della società dal campionato di competenza;

 

TUTTO CIO' CONSIDERATO DELIBERA

1) di comminare alla società Pro Piacenza, a norma dell’art. 17.5 del CGS, la punizione sportiva
della perdita della gara con il punteggio di 0-3;

2) di infliggere alla società Pro Piacenza a norma dell'art. 10.8 del CGS la sanzione, prevista
dall'art.18 comma 1 lettera i) del medesimo, di "ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO DI COMPETENZA"

3) di comminare alla società Pro Piacenza, a norma dell’art. 18 del C.G.S., l’ammenda di
20.000,00 (ventimila);

4) di disporre, in conformità al parere interpretativo reso dalla Corte Federale di Appello con C.U.
n. 064/CFA del 17 gennaio 2019, che:

- a norma dell’art. 53.3 delle NOIF, tutte le gare, disputate o meno, dalla Società Pro Piacenza nel
girone di andata non hanno valore per la classifica, che viene riformulata senza tenere conto dei relativi risultati;

- a norma dell’art. 53.4 delle NOIF, fermo restando il risultato di cui al C.U. 143 DIV dell’8 gennaio
2019, tutte le gare ancora da disputare dalla Società Pro Piacenza saranno considerate perdute
con il punteggio di 0-3 in favore dell’altra società con la quale avrebbe dovuto disputare la gara
fissata in calendario;

5) di infliggere al tesserato ADELFIO SALVATORE la sanzione dell’inibizione a tutto il 31.12.2021;

6) di infliggere al massaggiatore PICCIARELLI ALESSIO la squalifica a tutto il 31.12.2019;

7) di rinviare ad un successivo e specifico Comunicato Ufficiale l’annullamento delle ammonizioni comminate ai calciatori nelle gare annullate con il presente provvedimento.

 

LA NUOVA CLASSIFICA SENZA PRO PIACENZA

Virtus Entella***** 46, Pro Vercelli*** 46, Piacenza* 46, Arezzo 46, Siena** 41, Carrarese 40, Pro Patria 40, Pisa* 39, Novara 35, Pontedera 33, Gozzano 30, Olbia* 27, Alessandria 26, Juventus U23 26, Pistoiese** 24, Cuneo** (-15) 21, Albissola 19, Arzachena (-1) 17, Lucchese** (-16) 10

 

scritto da: La Redazione, 18/02/2019





Cuneo-Pro Piacenza 20-0, la sintesi della partita

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