Il tribunale amministrativo delle Marche ha sospeso il decreto con cui veniva impedita la vendita dei biglietti per la partita di Pesaro ai residenti in provincia di Arezzo, stigmatizzandone l’effetto punitivo. Il comitato di azionariato popolare: “Per noi è un risultato importantissimo, una messa in atto dei principi che ci muovono, al fianco dei tifosi, al fianco dell’Arezzo”

Il Tar di Ancona ha accolto il ricorso presentato da Orgoglio Amaranto e sospeso il decreto del prefetto di Pesaro con cui veniva vietata la vendita dei biglietti per la partita di domani ai residenti in provincia di Arezzo. I tifosi aretini, quindi, potranno prendere parte alla trasferta senza alcuna restrizione e a breve verranno comunicate le modalità di acquisto dei tagliandi.

Il comitato di azionariato popolare ha pubblicato una nota al riguardo: “Così come nel precedente ricorso, vinto dalla società del Lecce (marzo 2023, trasferta vietata e poi riaperta a Milano per la partita contro l’Inter), anche per l’Arezzo adesso si aprono le porte del settore ospiti dello stadio di Pesaro. Per il comitato dei tifosi che detiene l’1% della S.S. Arezzo questo è un risultato importantissimo, una messa in atto dei principi che lo muovono, al fianco dei tifosi, al fianco dell’Arezzo”.

Il presidente del Tribunale amministrativo regionale delle Marche, Giuseppe Daniele, ha così motivato la sua decisione.

Ritenuto, ad una prima e sommaria delibazione proprie della presente fase – e restando riservata al Collegio giudicante, anche in sede cautelare, ogni valutazione circa la legittimazione attiva del Comitato ricorrente ed il fumus del ricorso – di apprezzare le censure volte ad evidenziare la lacunosità della motivazione e l’incongruità del provvedimento impugnato, poiché il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Arezzo è giustificato con il richiamo per relationem alla determinazione del C.A.S.M.S. n. 37 del 26.10.2023, senza che sia stata effettuata una valutazione degli “indici di rischio”, in riferimento alla qualità dell’impianto sportivo destinato ad ospitare l’evento, all’aspetto gestionale delle società sportive interessate ed al livello di rischio delle tifoserie, avuto riguardo in particolare: ai precedenti storici in casa ed in trasferta, riferiti sia alla stagione in corso che a quelle precedenti; al comportamento in generale dei tifosi (rispetto delle regole, criticità lungo le vie di comunicazione, ecc.); alla conflittualità delle due tifoserie (della “S.S. Arezzo” e della “Vis Pesaro”); alla mobilitazione di un numero di tifosi maggiore rispetto alla capacità del settore loro riservato.

Ritenuto che, in questo contesto, il decreto impugnato, pur ispirato ad una logica di prevenzione di pericoli per l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica, produce in sostanza un effetto punitivo, poiché il divieto di vendita dei biglietti è riferito ad una manifestazione sportiva diversa (incontro di calcio fra la “S.S. Arezzo” e la “Vis Pesaro”) da una nuova gara tra le due squadre (“S.S. Arezzo” e “Spal” che hanno dato luogo al precedente confronto, svoltosi in data 23 ottobre u.s., in occasione del quale l’Amministrazione di P.S. ha riscontrato gravi comportamenti da parte della tifoseria aretina) che avrebbe potuto, nel rispetto dei principi di logica e di congruità, giustificare il tipo di misura assunta.

Ritenuto che inoltre, avuto riguardo all’imminenza dell’incontro di calcio in relazione al quale è stato disposto il divieto di vendita dei biglietti qui contestato, sussistono le ragioni di estrema gravità ed urgenza che non consentono la dilazione fino alla data della camera di consiglio, tali da giustificare l’accoglimento dell’istanza di sospensione dell’efficacia del provvedimento ex art. 56 c.p.a.

Per questo motivo accoglie la domanda di misure cautelari monocratiche sopra specificata e, per l’effetto, dispone la sospensione dell’efficacia del decreto prefettizio impugnato.