i tifosi livornesi fermi nel piazzale dello stadio a fine derby del 2022

Gli incidenti nel post Arezzo-Livorno del 6 novembre 2022, il divieto di accesso agli stadi a settembre 2024. Accolto dal Tribunale amministrativo regionale di Firenze il ricorso presentato dall’avvocato Ciabattini

Il Daspo che la questura di Arezzo aveva inflitto a un tifoso amaranto, a distanza di 22 mesi dall’episodio contestato, è stato annullato dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana. La sentenza dello scorso 13 marzo ribadisce alcuni capisaldi giurisprudenziali: tra questi la necessità che “la diffida debba essere motivata con riferimento a comportamenti concreti e attuali, dai quali possa desumersi un qualche indice di pericolosità”. Tradotto: il divieto di accesso agli stadi e alle manifestazioni sportive non può avere carattere punitivo ma solo preventivo.

I fatti. Il 6 novembre 2022 un sostenitore aretino, al termine del derby contro il Livorno in serie D, fu beccato mentre tentava di scagliare una bottiglia in direzione delle autovetture dei tifosi labronici, fatte transitare nel piazzale dello stadio per poi dirigersi verso la strada del ritorno. Nei confronti del tifoso venne emessa una successiva ordinanza di sospensione con messa alla prova, stabilita dalla sezione penale del tribunale di Arezzo, fino alla sentenza di estinzione del reato del dicembre 2024.

Il Daspo gli era invece stato notificato a settembre 2024, cioè quasi due anni dopo l’evento incriminato. Il ragazzo, assistito dall’avvocato Giulio Ciabattini, ha impugnato il provvedimento sulla base di “carenza di motivazione, travisamento dei fatti, eccesso e sviamento di potere”. Secondo il Tar “il riferimento al comportamento tenuto dal ricorrente nel già citato episodio del 6 novembre 2022 non risulta essere stato accompagnato, anche dopo la specifica contestazione in proposito articolata dal ricorrente nella memoria procedimentale, da una qualche considerazione tendente ad evidenziare la pericolosità del destinatario dopo il decorso di un rilevante periodo di tempo dall’evento criminoso e in presenza di un documentato accesso agli impianti sportivi nell’assoluta assenza di ulteriori manifestazioni di violenza”.

Il Tar ha quindi accolto il ricorso del tifoso amaranto e condannato la controparte alla corresponsione della somma di duemila euro a titolo di spese del giudizio.