Respinto il ricorso presentato dall’avvocato Ciabattini. Le motivazioni del Tribunale amministrativo delle Marche
Il Tar delle Marche ha respinto il ricorso presentato da quattro tifosi dell’Arezzo contro i Daspo di un anno emessi dalla questura di Ascoli Piceno dopo la partita Ascoli-Arezzo del 23 novembre 2025. L’avvocato Giulio Ciabattini sosteneva che i fumogeni erano stati accesi esclusivamente per festeggiare un gol, lanciati verso un settore vuoto, senza provocare feriti, disordini o l’interruzione della gara. Mancava quindi il “concreto pericolo per le persone” richiesto dalla legge.
Ma secondo il Tar ciò che rileva non è l’intenzione dei tifosi né il fatto che non si siano verificati danni effettivi. È sufficiente che la condotta rientri tra quelle vietate dall’articolo 6-bis della legge 401 del 1989, che considera il lancio di fumogeni un comportamento potenzialmente pericoloso durante le manifestazioni sportive. I giudici hanno argomentato che, secondo la documentazione prodotta dalla questura e dalla polizia scientifica, i quattro tifosi hanno acceso e lanciato fumogeni e che almeno uno di questi è finito sul terreno di gioco, tanto da rendere necessaria una breve interruzione della partita per consentirne la rimozione.
Questo particolare, già riportato anche nel provvedimento del giudice sportivo che aveva multato l’Arezzo di mille euro, è stato considerato un elemento sufficiente a dimostrare la rilevanza della condotta. Nel procedimento sono finiti quattro tifosi incensurati e mai destinatari in passato di Daspo, ma secondo il Tar anche una persona senza precedenti può rendersi responsabile di comportamenti che giustificano il divieto di accesso agli stadi. Inoltre il Daspo non è una sanzione penale ma una misura di prevenzione, pensata per impedire che episodi analoghi possano ripetersi.
Infine, nelle motivazioni, il Tar ha richiamato le ragioni storiche che hanno portato il legislatore a inasprire la normativa sull’utilizzo di materiale pirotecnico negli stadi. I giudici hanno ricordato il tragico episodio del 1979 allo stadio Olimpico di Roma, dove un razzo di segnalazione lanciato dagli spalti provocò la morte del tifoso laziale Vincenzo Paparelli, e sottolineato come proprio i fumogeni siano stati all’origine di incendi in impianti sportivi che hanno causato numerose vittime. Per questo il lancio delle torce viene oggi considerato una condotta intrinsecamente pericolosa, indipendentemente dalle conseguenze concrete prodotte nel singolo episodio.












