Stop di tre anni e sanzione di 25mila euro per l’ex responsabile del settore giovanile amaranto. Per il tribunale federale nazionale avrebbe scommesso sulla partita Roma-Torino dello scorso campionato, circostanza negata in fase dibattimentale. Secondo la difesa, sono molte le incongruenze: le vincite riscosse in contanti con un documento di cui era stato denunciato lo smarrimento e con una firma che la perizia calligrafica ha ritenuto non corrispondente. Il 7 marzo si pronuncerà la Corte federale d’appello. Presentata anche una denuncia penale per fare luce sulla vicenda
Il tribunale federale nazionale ha inflitto una squalifica di tre anni e un’ammenda di 25mila euro a Giorgio Contu, ex responsabile del settore giovanile amaranto. L’accusa è di aver effettuato il 26 febbraio 2024, presso il concessionario Sisal di Campo di Marte, ad Arezzo, tre scommesse singole riferite alla partita di serie A Roma-Torino, con una vincita totale di 4.200 euro. In quanto tesserato per una società sportiva, avrebbe violato i principi di lealtà, correttezza e probità nonché l’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1 e dell’articolo 24, comma 1, del codice di giustizia sportiva. La sentenza è stata emessa lo scorso 23 gennaio.
Il procedimento ha avuto origine dalla segnalazione pervenuta alla procura federale della Figc il 23 luglio da parte del nucleo operativo della Guardia di Finanza di Arezzo e avente per oggetto “Infrazioni al codice di giustizia sportiva. Segnalazione nei confronti del signor Contu Giorgio”. Il nucleo investigativo aveva attenzionato le tre vincite nell’ambito di un intervento di controllo mirato al contrasto dell’offerta illecita di scommesse presso la sede dell’impresa L’Airone ad Arezzo.
Giorgio Contu, assistito dall’avvocato David Cerrini, si è difeso durante il dibattimento negando la paternità delle giocate incriminate e la riscossione di tutte le vincite segnalate. Ha inoltre portato alla luce quelle che il suo legale ha ritenuto delle “evidenti incongruenze” del procedimento: 1) la riscossione è avvenuta dopo identificazione tramite un documento d’identità di cui Contu aveva denunciato lo smarrimento ai carabinieri il 20 aprile 2023; 2) la firma sulla scheda cliente compilata e sottoscritta per la riscossione delle vincite è stata sottoposta a perizia calligrafica da cui è risultata “altamente probabile la non identità” della scrittura in verifica con la comparativa; 3) le dichiarazioni rese da Luigi Arena, operatore di front office presso l’agenzia, a giudizio della difesa erano incomplete, non avendo esplicitamente confermato che la persona a cui aveva pagato le vincite corrispondeva alla fotografia del documento né che Contu era persona a lui nota; 4) le vincite, comprese quelle da 25.835 euro e da 27.860 euro incassate il 27 e 28 febbraio per scommesse lecite, anche queste negate da Contu, sono state tutte riscosse in contanti con identiche modalità.

Giorgio Contu non è risultato titolare di alcun conto gioco presso l’agenzia di Campo di Marte. In fase dibattimentale, ha disconosciuto sia di aver sottoscritto alcuna scheda identificativa presso la ricevitoria che il numero di cellulare riportato sulle matrici di gioco depositate dalla Procura, ribadendo di aver effettuato esclusivamente scommesse riguardanti eventi extra calcio, in quota con alcuni amici non tesserati per società sportive, pagando sempre tramite bonifico bancario.
La sanzione inflitta è quella minima prevista in questi casi dal codice di giustizia sportiva. Il tribunale, nel motivare la sentenza, ha ribadito che “per costante giurisprudenza federale, le affinità tra il giudizio disciplinare sportivo e quello penale non possono spingersi fino a costruire un meccanismo probatorio così rigoroso, nel primo caso, da dover concludere, nel dubbio, in favore del reo. La diversa connotazione dell’ordinamento sportivo consente margini più ampi alla valutazione dei mezzi di prova e al libero convincimento del giudice, nei limiti, per quest’ultimo, della coerenza e ragionevolezza argomentative e dell’adeguata aderenza ai fatti. Se ne desume che possono essere fatti valere, nel processo sportivo, elementi specifici a fini probatori, assimilabili alla logica del “più probabile che non”, rispetto a cui il giudizio può essere integrato da dati di comune esperienza. In altri termini, il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare sportivo si attesta ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio o alla certezza assoluta della commissione dell’illecito”.
Giorgio Contu, in accordo con il suo avvocato, ha scelto di non patteggiare con la procura federale, decisione che avrebbe ridotto drasticamente la squalifica, e ha depositato una denuncia penale contro ignoti per appurare i risvolti della vicenda. Il 7 marzo è in calendario il secondo grado di giudizio sportivo presso la Corte federale d’appello.