La lettera di Paolo Romagnoli, responsabile dell’area giudiziale civile e penale di uno storico studio legale cittadino. “La discrezionalità amministrativa è caposaldo di tutte le decisioni, ma trova il proprio limite giuridico nel non scadere nell’arbitrio, che si appalesa allorquando la logica non supporta la scelta”

L’avvocato Paolo Romagnoli, responsabile dell’area giudiziale civile e penale di uno storico studio legale cittadino, ha scritto una lettera al prefetto di Perugia in merito al divieto di trasferta imposto ai residenti in provincia di Arezzo per la partita dello scorso 9 novembre. Romagnoli è anche un tifoso amaranto di vecchia data. Il testo integrale della missiva.

“Sua Eccellenza Signor Prefetto di Perugia,

le scrivo nella mia qualità di appassionato di calcio e tifoso da innumerevoli anni della squadra calcistica Società Sportiva Arezzo, squadra che, peraltro, nella presente annata, procede con risultati apprezzabili.

Le voglio rappresentare, infatti, che qualche settimana fa sono rimasto molto stupito dal fatto che Lei, con provvedimento emanato pochi giorni prima dell’incontro Perugia-Arezzo, da disputarsi presso lo stadio Curi di Perugia, abbia disposto il divieto di vendita dei biglietti ai tifosi residenti nella provincia di Arezzo, con ciò impedendo a tutta la tifoseria amaranto (tranne un solo fortunato e, aggiungo, eroico, tifoso dell’Arezzo residente fuori provincia) di assistere alla partita. Tra l’altro il provvedimento trovava fondamento anche nel fatto che contemporaneamente a Foligno si disputava altra partita tra Foligno e Siena, società che attualmente militano in categoria non professionistica, ma dilettantistico-amatoriale.

Il provvedimento mi era parso, fin da subito, non proporzionato alla realtà dei fatti, posto che, vero è che tra le tifoserie di Arezzo e Perugia storicamente ci sia una forte e campanilistica rivalità – si pensi a due capoluoghi così vicini, uno in Toscana e uno in Umbria che affondano le loro origini fin dal tempo degli Etruschi, rivalità che comunque, nel corso degli anni, si è sempre manifestata senza gravi episodi degni di rilievo e piuttosto con numerosi episodi di semplici prese in giro, che hanno creato un’atmosfera per cui la partita ha avuto sempre un importante richiamo di pubblico e un notevole festoso interesse.

Peraltro, recentemente, tra le due tifoserie mi risulta che ci siano stati degli incontri, in occasione di un convegno sul tema delle tifoserie calcistiche tenutosi ad Arezzo, e ciò in quanto le due tifoserie portano avanti principi comuni, anche in tema di divieti relativi alle trasferte, che condividono e che comunque sono stati oggetto di civile confronto.

Tali circostanze penso che siano nella completa Sua conoscenza, posto che Lei rappresenta l’Ufficio Territoriale di Perugia che si avvale anche di una conoscenza capillare di tutto ciò che succede nell’ambito dell’attività delle tifoserie organizzate, quale ad esempio la Direzione Digos delle Questure, che mi risultano abbiano figure (per lo meno ad Arezzo) di grande professionalità, dedite al monitoraggio di tali attività, proprio al fine della prevenzione e del rispetto dell’odine pubblico.

Tra l’altro – posto che svolgo la professione in ambito legale da quasi 40 anni e nel mio studio una delle attività di maggior rilievo è quella relativa al diritto amministrativo – non mi riuscivo a capacitare di come una circostanza relativa ad una iniziativa di carattere dilettantistico- amatoriale (serie D Toscana e Umbria) potesse prevalere, a livello di logica che si pone alla base della discrezionalità amministrativa, su una manifestazione di carattere nazionale come è quella rappresentata dalla partita Perugia Arezzo (Serie C girone B). La prima manifestazione citata, nel confronto tra i due interessi, sarebbe stata soccombente. Senza dimenticare che le società calcistiche professionistiche – quali sono Arezzo e Perugia – sono società di capitali che hanno la possibilità di produrre utili e con obbligo di certificazione dei bilanci; ben si comprende come tali decisioni comportino gravi danni in termini economici alle società e ai singoli soci, decisioni che potrebbero anche collidere con il principio costituzionale della piena libertà dello svolgimento dell’attività economica (Art. 41 Costituzione), principio che se vale per le società di capitali, non può esser invocato dalle realtà dilettantistiche quali sono quelli delle compagini di Siena e Foligno.

Se poi volessimo anche analizzare l’aspetto relativo alle partite dilettantistiche, probabilmente nello stesso giorno dell’incontro, tra Toscana e Umbria ve ne saranno state alcune centinaia, come peraltro ogni domenica. A ogni buon conto, la partita si è disputata senza la tifoseria amaranto: possiamo dire che la decisione, pur non condivisa, era stata assorbita quando, dalla lettura delle notizie di stampa ho avuto contezza che, con riferimento alla partita Perugia – Ternana da svolgersi sempre  presso la stadio Curi di Perugia, Lei nella ssua qualifica, ha assunto altra decisione, permettendo la presenza, pur con limitazioni relative alle modalità di viaggio, ai tifosi della Ternana che, a mio modo di vedere, sono la tifoseria tra tutte quelle esistenti che hanno maggior rivalità con la tifoseria del Perugia per una manifestazione che poteva presentare quanto meno gli stessi rischi (ma a mio modo di vedere invece notevolmente superiori) rispetto alla partita precedente che si svolgeva con la squadra dell’Arezzo.

Vero è che la tifoseria della Ternana – con loro anche apprezzabile decisione in punto di principio – ha deciso di disertare la trasferta, come forma di protesta per le limitazioni alle modalità dello spostamento (solo con autobus), ma resta il fatto che, la decisione da Lei assunta, sia stata molto diversa e molto più benevola relativamente a quella perentoria assunta nei confronti dei residenti nella provincia, tifosi dell’Arezzo.

Ad ulteriore beffa nei giorni scorsi, il prefetto di Livorno ha disposto che fosse vietata la vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Arezzo, per la partita Livorno – Arezzo, che si è svolta il 6 dicembre allo stadio Armando Picchi. Anche tale disposizione, nel merito, tra le altre fa riferimento a manifestazioni extra-calcistiche, cioè al giuramento dei Cadetti della Accademia Navale, bellissimo e appassionante evento, che non è dato capire quale collegamento potesse avere con l’evento sportivo in programma.

Sono fermamente convinto che, nell’ambito dell’attività amministrativa, peraltro di notevole rilievo quale è quella in tema di misure di sicurezza, il principio di discrezionalità è caposaldo di tutte le decisioni, ma trova il proprio limite giuridico nel non scadere nell’arbitrio, che si appalesa allorquando la logica non supporta la scelta; senza dimenticare l’altro principio che disciplina l’attività amministrativa, quello di uguaglianza e imparzialità, che dispone che situazioni analoghe abbiano lo stesso trattamento.

In ultimo faccio riferimento, per dovere di completezza, al fatto che il Suo provvedimento è stato impugnato dall’organismo Orgoglio Amaranto, con procedura di urgenza, innanzi al Tar di Firenze e il ricorso è stato respinto; ritengo che il provvedimento emesso dal Tribunale amministrativo, nella fase cautelare, sarebbe stato da impugnare innanzi al grado superiore, ma ovviamente non vi era la tempistica, posto che prima della partita rimaneva solo un giorno.

Faccio presente, infine, che la presente viene inviata anche agli organi di stampa, che se vorranno potranno pubblicarla, posto che quelle esposte sono solo mie considerazioni, che sono fermamente convinto che le circostanza possano esser diversamente interpretate, sia in fatto che in diritto, che posso non avere piena contezza dei presupposti fattuali e che non è mia intenzione ravvisare alcun profilo di illegittimità in quanto esposto, anche in ragione del fatto che la decisione assunta, come detto, è stata confermata dal Tribunale amministrativo.

Ritenevo, però, doveroso, per rispetto della tifoseria organizzata dell’Arezzo, esprimere le mie considerazioni. Con ossequio e immutata stima.

Paolo Romagnoli”